L’INPS (circ. 167 del 10.11.17) ha reso operativa la decontribuzione prevista dalla Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015) per i conducenti che esercitano l’attività in ambito internazionale per almeno 100 giorni in un anno con veicoli a cui si applica il regolamento CE n. 561/2006 e muniti di tachigrafo digitale. La riduzione è pari all’80% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro esclusi i contributi INAIL.

Il beneficio è stato introdotto in via sperimentale per il triennio 2016/2018 con uno stanziamento iniziale di 65,5 milioni di euro annui. Successivamente lo stanziamento è stato ridotto a 500 mila euro per gli anni 2017 e 2018 dalla legge n. 96/2017 (manovrina correttiva alla Legge di Bilancio 2017) in base alla quale la decontribuzione si applica nei limiti massimi degli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 che per le imprese di autotrasporto per conto terzi non devono superare i 100 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari (200 mila euro per tutte le altre imprese).

In particolare l’INPS ha precisato che:

– possono fruire dello sgravio contributivo non solo le imprese di autotrasporto ma tutte le imprese private a prescindere dal settore economico o produttivo in cui operano purché effettuino trasporti internazionali;

– i datori di lavoro interessati alla decontribuzione devono inoltrare apposita istanza all’INPS attraverso la procedura denominata TRAS.INT disponibile sul sito web dell’Istituto; l’agevolazione è riconosciuta in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze ed è fruibile a partire dalla data in cui i singoli conducenti hanno raggiunto i 100 giorni di esecuzione di trasporti internazionali;

– il calcolo delle 100 giornate deve essere effettuato a partire dall’ 1 gennaio 2016 e devono essere considerate anche le giornate impiegate interamente in tratte nazionali di un trasporto internazionale nonché quelle impiegate in viaggi internazionali tra Stati diversi dall’Italia; qualora lo stesso trasporto sia effettuato da una pluralità di conducenti lo sgravio spetta per tutti i conducenti;

– il riconoscimento dell’esonero sarà subordinato al rispetto del limite di aiuti de minimis che l’INPS verificherà direttamente nel Registro nazionale degli aiuti di Stato gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico;

– una volta accolta l’istanza, lo sgravio spetta a partire dal mese successivo al raggiungimento delle 100 giornate di trasporto internazionale fino al periodo di paga di novembre 2018, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

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