E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 8 giugno 2016, il Decreto Legislativo 24 maggio 2016, n. 97, (c.d. “Decreto Trasparenza”) il primo degli undici decreti attuativi della riforma della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. n. 33 del 2013 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e sulla legge 6 novembre 2012, n. 190  – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell’illegalità nella pubblica amministrazione).

Il provvedimento introduce anche in Italia il Freedom Information Act (FOIA), che consente ai cittadini di accedere liberamente alle informazioni e ai dati raccolti dalle pubbliche amministrazioni, anche nel caso in cui non siano direttamente interessati da quelle informazioni.

Questa nuova forma di accesso ai dati e ai documenti pubblici prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge.

Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalle precedenti versioni legislative, tuttavia viene fatta una distinzione con la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi per i quali le Amministrazioni possono impedire l’accesso nei casi in cui questo possa compromettere alcuni rilevanti interessi pubblici generali.

Quindi se da una parte la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso», dall’altra, l’Amministrazione potrebbe opporsi se rileva interessi pubblici generali.

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