Dopo l’abolizione dei costi minimi obbligatori, il Governo ha istituito i costi di esercizio per l’autotrasporto. Valori aggiornati periodicamente e pubblicati sul sito del Ministero dei Trasporti. Tali costi di esercizio restano degli indicatori di massima senza alcuna valenza normativa e sanzionatoria.
Infatti il Direttore Generale, Enrico Finocchi, nel richiamare il comma 4 dell’art.83 bis della Legge 133/2008 il quale afferma che “nel contratto di trasporto i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti”, evidenzia, nel comma successivo che “la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore, e risultante da quanto riportato in fattura, dovrà essere adeguata in base alle oscillazioni intervenute nel prezzo del gasolio che superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto o dell’ultimo adeguanto effettuato”.
Di conseguenza, secondo Finocchi, la pubblicazione sul sito web del ministero, dei valori di riferimento dei costi d’esercizio “costituisce un chiaro segnale, da parte dei pubblici poteri, circa la leggittimità di una contrazione della libera contrattazione fra vettori e committenti quando sia in gioco la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti come la sicurezza e l’incolumità dei cittadini e degli utenti della strada”. Infatti viene confermata “la centralità del principio di tutela della sicurezza della circolazione stradale”, e cioè “sono nulle le clausole del contratto di trasporto che comportano modalità, condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla circolazione stradale”.
Inoltre, la clausola di adeguamento del costo del gasolio e dei pedaggi autostradali non può che essere in combinato disposto con l’articolo 1339 del Codice Civile in ordine all’inserzione automatica di clausole nel contratto: “un’integrazione in funzione della tutela di interessi preminenti dell’ordinamento comunque prevalenti sulla volontà delle parti, tanto più in materia di tutela della sicurezza stradale e sociale”.
In ogni caso, in assenza di sanzioni per i soggetti che non applicano l’adeguamento previsto dal comma 5 dell’art. 83 bis “sino a quando non interverranno pronunce di merito e di legittimità da parte dell’Autorità giudiziaria non può darsi una interpretazione certa e definitiva”.