L’ultima riforma degli ammortizzatori sociali (d.lgvo n. 148/2015) ha posto un freno all’utilizzo della CIGS (cassa integrazione straordinaria) da parte delle aziende, quando non ricorrono prospettive di ripresa.

Tuttavia, lo stesso decreto ha previsto, in via transitoria per il triennio 2016-2018, la possibilità di concedere deroghe a tale divieto in presenza di determinate condizioni. La proroga della CIGS potrà essere concessa per un massimo di 12, 9 e 6 mesi, rispettivamente, per cessazioni intervenute nel 2016, 2017 e 2018. Tale proroga è subordinata ad alcune condizioni essenziali quali: l’autorizzazione alla Cigs nel cui programma sia stata prevista la cassazione o la vendita; l’accordo con il Ministero del Lavoro e Mise; piano di sospensione dei lavoratori; piano di riassorbimento occupazionale del subentrante.

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