Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con Ministro dell’economia e delle finanze, ha emanato il Decreto 15 settembre 2021 inerente la riduzione dei premi INAIL, spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2019/2020, ai sensi dell’art. 1, comma 780 e comma 781, lett. b) della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

La riduzione è stabilita in misura pari al 7,38% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2021, adottato sulla base della delibera n. 217 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 3 agosto 2021.

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