Il prossimo 30 giugno terminerà il periodo transitorio in cui la pesatura dei container era ammessa anche attraverso strumenti non regolamentari. Il Comando Generale delle Capitanerie di Porto è intervenuto con una apposita circolare che aggiorna quella emessa (circ SG 125/2016) alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo di pesatura (D.D. n. 447/2016 in ottemperanza alla Convenzione internazionale SOLAS per la sicurezza della vita in mare.
La circolare ribadisce che l’obbligo di dichiarare la VGM è in capo allo shipper, cioè al soggetto giuridico così qualificato nella polizza di carico marittima o sulla lettera di vettura marittima o in altro documento di trasporto multimodale e/o il soggetto nel cui nome e per conto del quale è stato stipulato un contratto di trasporto col vettore marittimo.
Dall’1 luglio lo shipper dovrà dichiarare al comandante della nave o al suo rappresentante e al rappresentante del terminalista la VGM tramite uno shipping document:
Relativamente alla tolleranza, è stato confermato il limite del 3%, non essendo stata accolta la richiesta di innalzamento della soglia.
Riguardo ai controlli, la circolare specifica che saranno fatti a spesa del soggetto accertatore se condotti senza contestazioni; in caso contrario i costi saranno a carico dello shipper. Al fine di agevolare i controlli i terminalisti, salvo il caso di disponibilità del PCS che consenta all’Autorità Marittima di ottenere le informazioni necessarie, dovranno mettere a disposizione della stessa Autorità la lista dei contenitori e i riferimenti delle Agenzie Marittime che hanno in carico il contenitore anche attraverso email. Sarà facoltà dell’Autorità Marittima chiedere all’Agenzia che ha in carico il contenitore evidenza degli Shipping Document relativi ai contenitori controllati.
Nel sottolineare che dal prossimo 1 luglio cessa il periodo transitorio in cui potevano essere utilizzati strumenti di pesatura diversi da quelli regolamentari, la circolare rammenta da ultimo le sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci nello Shipping Document.