Nella rottamazione delle cartelle, dal 2000 al 2016, prevista dal decreto fiscale 193/2016, sono state incluse anche le sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada ad esclusione delle violazioni di carattere penale (guida in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di droghe ecc..).
Tuttavia per le multe stradali il beneficio della definizione agevolata è limitato all’azzeramento degli interessi sulla somma dovuta:
- quelli di mora,
- quelli relativi alla maggiorazione (interessi per ritardato pagamento).
Quindi, diversamente da quanto previsto per gli altri debiti compresi nella sanatoria, non c’è nessuno sconto sulla sanzione, e sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà quindi la sanzione amministrativa (l’importo della multa) scontata degli interessi.
Dovranno essere i contribuenti a dover richiedere l’adesione alla procedura con apposita domanda da presentare ad Equitalia (Modello DA1).
In merito al bollo auto, la rottamazione è possibile sempre e comunque, anche se il bollo spetta alle Regioni, la Corte costituzionale ha stabilito più volte che questo tributo ha natura erariale. E’ stata prevista quindi la possibilità per gli enti locali quali Regioni, Provincie, città metropolitane e Comuni che non si avvalgono di Equitalia per la riscossione delle loro entrate anche non tributarie, di poter comunque avvalersi della sanatoria (consistente nell’esclusione delle sanzioni) tramite apposita deliberazione da adottare entro i 60 giorni successivi alla data di approvazione della legge di conversione. Pertanto chi aderisce alla sanatoria del bollo auto ottiene lo stralcio di sanzioni e interessi di mora, secondo la regola generale.