Dal 5 gennaio 2018 tutti i contenitori o distributori mobili aventi capacità fino a 9 metri cubi, utilizzati dalle imprese di autotrasporto per stoccare il gasolio per rifornire il proprio parco veicolare, devono dotarsi del certificato di prevenzione incendi secondo le nuove regole tecniche stabilite dal Ministero degli Interni con il Decreto del 22 novembre 2017.

Le imprese che sono già in possesso del certificato di prevenzione in corso di validità (secondo l’art. 4 del DPR 151/2011) possono continuare ad utilizzare tali serbatoi fino alla scadenza del medesimo dopodiché si dovranno attenere alle nuove regole.

Le nuove regole tecniche si riferiscono alle definizioni, alla capacità dei contenitori/distributori/depositi, accesso all’area, ai criteri di installazione e caratteristiche costruttive, alle distanze di sicurezza, all’impianto elettrico e messa a terra ed agli estintori e norme di esercizio.

Non cambiano le procedure relative alle autorizzazioni ed ai permessi di installazione in quanto sono e restano di competenza delle amministrazioni comunali se delegate dalle rispettive Regioni.

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