La Legge di Bilancio 2018 ha previsto che dall’1 luglio prossimo le fatture per il rifornimento di carburanti e lubrificanti per autotrazione dovranno essere elettroniche e il relativo pagamento dovrà avvenire esclusivamente con sistemi tracciabili, pena l’indeducibilità fiscale del costo e l’indetraibilità della relativa Iva (commi 920-923 art.1 L. n.302/2017).
La lista completa dei metodi idonei a comprovare il pagamento ai fini fiscali è stata ora individuata dall’Agenzia delle Entrate (prot. 73203 del 4 aprile 2018).
Accanto alle carte di credito, di debito e carte prepagate emesse da operatori finanziari che effettuano la comunicazione delle operazioni all’Anagrafe Tributaria, saranno ritenuti validi strumenti di pagamento gli assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali, i mezzi di pagamento elettronici quali l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale.
Il provvedimento specifica che la tracciabilità dei pagamenti vale anche nelle ipotesi in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade nei cosiddetti contratti di “netting” tra gestori degli impianti di distribuzione e società petrolifera fornitrice, in cui il pagamento dei rifornimenti da parte dei clienti finali avviene con tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.