Operativo lo scambio di informazioni tra Italia e Svizzera. Con data retroattiva, e cioè dal 23 febbraio 2015, la Svizzera non potrà più opporre al fisco italiano il segreto bancario.

La cooperazione fiscale viene estesa a tutte le «informazioni verosimilmente rilevanti per l’amministrazione e/o per l’applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione, riscosse in Italia oppure in Svizzera».

La Svizzera continua a mantenere le proprie garanzie giudiziarie e procedurali classiche come il diritto di essere informati e di ricevere copia della domanda di cooperazione, diritto di ricorso ecc. Tuttavia, in casi eccezionali, il Paese si è riservato di non informare preventivamente il contribuente destinatario di una domanda di assistenza.

Dal 1 gennaio 2017 la cooperazione sarà rafforzata ed entrerà in vigore il sistema della trasmissione spontanea di informazioni fiscali e lo scambio automatico riguardante il saldo attivo presso conti bancari o presso determinate compagnie di assicurazione.

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