Come previsto dall’ultima riforma della cassa integrazione (d.lgvo n. 148/2015), il Ministero del Lavoro ha introdotto una nuova procedura per la concessione della CIGO (Cassa integrazione ordinaria). Nello specifico, ferme restando le causali per richiedere la cassa (situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili né all’impresa né ai lavoratori e situazioni temporanee di mercato) e la procedura di consultazione sindacale, le aziende interessate devono ora accompagnare la domanda di CIGO con una relazione tecnica nella quale devono essere illustrate le ragioni che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro  unitamente alla dimostrazione della ripresa della regolare attività al termine della cassa (ad esempio tramite documentazione attestante la solidità finanziaria dell’impresa, le nuove acquisizioni di ordini e la partecipazione a gare di appalto).

Allo scopo di semplificare la redazione della relazione tecnica, il Ministero del lavoro ha fornito un elenco di situazioni da cui possono derivare sospensione o riduzione dell’attività (tra cui mancanza di lavoro, eventi meteorologici, sciopero di un reparto o di altra impresa, incendi, mancanza di energia elettrica e guasti ai macchinari).

Sulla base del decreto in esame l’INPS ha elaborato i facsimile delle relazioni tecniche a seconda delle diverse situazioni e inoltre ha dettato le istruzioni operative per la presentazione delle domande di CIGO.

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