La nuova disciplina del distacco e somministrazione trasnazionale (D. Lgs 17 luglio 2016, N. 136), in vigore dallo scorso 22 luglio, prevede nuove misure inerenti il distacco trasnazionale all’interno dei Paesi della Comunità Europea.
Le nuove disposizioni si applicano anche alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice italiana, mentre nel settore del trasporto di merci su strada si applicano anche alle attività di cabotaggio esercitato da vettori esteri in Italia.
Le nuove disposizioni impongono innanzitutto una verifica, da parte degli organi di vigilanza, sull’autenticità del distacco e, nel caso in cui tale tipo di operazione non risultasse autentica il lavoratore sarà da considerarsi alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, in questi casi al distaccante ed al soggetto utilizzatore saranno comminate sanzioni amministrative da un minimo di 5 mila euro ad un massimo di 50 mila euro. L’impresa distaccante che non adempie ai nuovi obblighi di preventiva comunicazione del distacco è punita invece con una sanzione da 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato; qualora invece l’impresa non conservi per 2 anni la documentazione relativa al distacco la sanzione va da 500 a 3.000 euro sempre per ciascun lavoratore; l’ammontare delle sanzioni per entrambe le violazioni potrà arrivare fino a 150 mila euro.
La disposizione ha ribadito che ai lavoratori distaccati devono essere riconosciute le medesime condizioni di lavoro (tra cui trattamenti retributivi, orario di lavoro, ferie e sicurezza) applicate in Italia ai lavoratori che effettuano prestazioni analoghe e che tra l’impresa distaccante e quella utilizzatrice sussiste lo stesso regime di responsabilità solidale previsto dalle norme vigenti a seconda che il distacco avvenga nell’ambito dell’appalto o della somministrazione di lavoro.
Le imprese distaccanti hanno ora l’obbligo di comunicare il distacco al Ministero del Lavoro, con modalità da stabilirsi con decreto ministeriale, entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio dello stesso nonché di comunicare tutte le successive variazioni entro 5 giorni. La comunicazione deve contenere una serie di dati tra cui numero e generalità dei distaccati, riferimenti dell’impresa utilizzatrice, data di inizio e fine del distacco. L’impresa distaccante ha altresì l’obbligo, fino a 2 anni dalla cessazione del distacco, di conservare la relativa documentazione in lingua italiana (tra cui contratto di lavoro, prospetti paga, attestazioni di pagamento delle retribuzioni), nonché di designare un referente elettivamente domiciliato in Italia (in difetto vale la sede legale dell’impresa utilizzatrice). Infine per tutto il periodo del distacco l’impresa distaccante deve designare un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello.
Per maggiori informazioni: politecnico@trasportounito.net