In attuazione della dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 153 della legge n. 205/2017) sono state specificate le professioni considerate usuranti alle quali è consentito accedere al pensionamento anticipato (cosiddetto APE sociale) senza alcuna penalizzazione, evitando l’innalzamento dell’età pensionabile a 67 anni dal 2019. Come è noto l’APE sociale è destinata a lavoratori con almeno 63 anni di età e 36 anni di contributi che abbiano svolto l’attività usurante in almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero in almeno 6 anni negli ultimi 7. L’elenco delle attività usuranti comprende oltre alle 11 categorie già previste dalla citata legge n. 205/2017 ulteriori nuove 4 categorie. Per ogni categoria vengono dettagliate le professioni interessate. Tra le categorie comprese si segnalano in particolare i facchini e gli addetti allo spostamento merci all’interno di porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e imprese, i conduttori di autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci, i conduttori di convogli ferroviari per il trasporto di persone e merci, nonché il personale viaggiante che esplica la sua attività a bordo e nei viaggi dei convogli ferroviari.

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE PER QUANTO RIGUARDA IL LAVORO DI “CAMIONISTA”

Il lavoro come camionista, grazie anche all’enorme attività svolta da Driver’s Club Trasportounito, è stato inserito fra le attività considerate “gravose”, che si distingue da quello “usurante” in quanto quest’ultimo ha il beneficio di pensionamento con 63 anni di età e almeno 36 anni di contributi versati (e in alcuni casi, con quota 41). Considerato che nei lavori usuranti sono previsti anche i “lavori notturni” resta da chiarire, caso per caso, se un camionista potrà accedervi presentando istanza con la dimostrazione degli orari di lavoro svolti.

I lavori “gravosi” per accedere al beneficio del pensionamento anticipato, APE SOCIAL, devono aver svolto 6 degli ultimi 7 anni lavorativi e hanno almeno 36 anni di contributi.

Per l’individuazione del periodo dei 7 anni di svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti: – si procede alla valutazione per “anno solare”, quello intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente; – si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa (c.d. neutri); – si tiene conto dei periodi di svolgimento di attività di lavoro dipendente.

Tale periodo: – si deve collocare entro il periodo degli ultimi 10 anni di attività lavorativa; – deve comprendere l’anno di maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato (nell’anno di maturazione dei requisiti occorre aver svolto attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante); – può non essere continuativo.

Attenzione alla qualifica: sembra che la gran parte delle domande viene respinta perché la qualifica Istat del conducente era errata “Autista privato” anziché “Autista di camion e mezzi pesanti”. Ciò si verifica perché all’epoca la corretta qualificazione non era rilevante. E’ necessario quindi specificare l’inquadramento “operaio livello 3S” (Inail 09232).

Non cumulabilità: Il beneficio dell’Ape social non è cumulabile con altre forme di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria: Naspi, mini-Aspi, Asdi, e Dis-col. È possibile, invece percepire un reddito da lavoro, ma deve rimanere nei seguenti limiti: – 8mila euro l’anno per i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa; – 4.800 euro annui per i redditi da lavoro autonomo.

Attenzione allo stato di disoccupato: è una delle criticità dell’Ape social, molte le domande rifiutate perché lo stato di disoccupato genera una condizione che non produce il diritto.

Allo stato attuale non possono accedere all’Ape social gli autotrasportatori autonomi e gli artigiani. 

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