Lo scorso 2 maggio la Corte di Cassazione ha ribadito, in presenza di ulteriore impugnativa, che se a manomettere il tachigrafo è l’autista si tratta di un illecito amministrativo, se invece la manomissione è ad opera dell’azienda si tratta di un reato penale. Nel caso in cui l’autista installi una calamita allo scopo di impedire la trasmissione dei dati al tachigrafo digitale, secondo il giudice «il fatto non è previsto dalla legge come reato», ma configura solo un illecito amministrativo, quello previsto dall’art. 179 del codice della strada. Il giudice sostiene quindi che il reato previsto dall’art. 437 del codice penale sulle manomissioni di strumentazioni finalizzate a prevenire gli infortuni sul lavoro non possa essere commesso dagli autisti. Al contrario, se la manomissione è stata commessa «direttamente dal datore di lavoro, o comunque su sua disposizione, e in ogni caso per ragioni attinenti allo svolgimento dell’attività di impresa», allora scatta il reato penale.
