Il Regolamento (UE) n. 165/2014, concernente i cronotachigrafi nel settore dei trasporti su strada, ha determinato l’entrata in vigore, dallo scorso 2 marzo 2015, di una serie di disposizioni di carattere tecnico ed operativo.

Dallo scorso 2 marzo 2016 sono entrate in vigore ulteriori disposizioni fra le quali evidenziamo il contenuto di cui all’articolo 33 del Regolamento per mezzo del quale viene precisato l’obbligo, da parte delle imprese di autotrasporto, di garantire ai propri conducenti una costante attività formativa nonché la trasmissione di adeguate istruzioni per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, sia digitali che analogici.

L’impresa deve inoltre assicurare l’effettuazione di periodici controlli per garantire che tali strumenti vengano utilizzati correttamente. Il Regolamento, pur ribadendo che le imprese di autotrasporto sono comunque responsabili per le infrazioni alle norme sui tempi di guida e di riposo, commesse dai propri conducenti, consente la possibilità, a ciascun Stato, di limitare tale responsabilità alle violazioni di cui all’art. 33, par. 1, sopra citato, o qualora l’impresa abbia contravvenuto alle disposizioni di ci cui all’art. 10, par. 1-2, del Reg. n. 561/2006.

In tale contesto si prefigura l’opportunità, da parte dell’impresa di autotrasporto, di evitare le sanzioni relative alla corresponsabilità (comma 14 dell’Art. 174 Cds) nel caso in cui sia stata realizzata un’azione di carattere informativo e sopratutto formativo.

Per info: politecnico@trasportounito.net

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