Sentenza della Corte di Giustizia UE C-541/16 del 12.4.2018.
Nell’ambito di un contenzioso tra la Commissione Europea e la Danimarca, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che i trasporti di cabotaggio non possono avere un numero indefinito di punti di carico e di scarico. Se così fosse, ha specificato la Corte, verrebbe di fatto vanificato il limite secondo cui si possono eseguire solo 3 operazioni di cabotaggio nel termine temporale di 7 giorni (Regolamento UE n.1072/2009 articolo 8).
La Corte ha pertanto ritenute legittime le Linee Guida della Danimarca che – una volta definito il trasporto di cabotaggio effettuato dai vettori comunitari come un trasporto nazionale che va dal carico delle merci fino al loro scarico presso il destinatario secondo quanto specificato nella lettera di vettura – precisano che nel cabotaggio ci possono essere più punti di carico oppure più punti di scarico, ma non entrambi.
Detta in altro modo : il cabotaggio stradale è vietato se i trasporti comportano più punti di carico e più punti di scarico.