L’Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni relative al credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione (articolo 125 del DL n.34/2020) che è usufruibile dalle imprese.

Il credito d’imposta spetta in relazione alle spese sostenute per:

  1. la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nell’ambito delle attività di lavoro;
  2. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari (che siano conformi ai requisiti della normativa europea);
  3. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. l’acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti;
  5. l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta è pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario.

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