Con una semplice nota la Direzione per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, a seguito della recente Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Causa C-102/16), ha chiarito che il Regolamento Comunitario n.561/2006 sui tempi di guida e di riposo contiene manifestamente il divieto per i conducenti di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare a bordo del veicolo (articolo 8 paragrafo 8).

Il Ministero dell’Interno, sentito quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha anche specificato che, data la mancanza nel nostro ordinamento di una specifica sanzione, il riposo settimanale regolare effettuato in cabina si deve considerare come non goduto e conseguentemente si rende applicabile la sanzione prevista dall’articolo 174 c.7 del CdS nell’ipotesi più grave (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20 per cento).

Inoltre all’atto dell’accertamento della violazione – che ovviamente non può che avvenire nel momento in cui viene commessa – vengono ritirati i documenti di guida

con intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta.

Ancora una volta si manifesta, a danno delle imprese di autotrasporto italiane, non solo la negligenza di un sistema normativo, sui tempi di guida e di riposo, sempre meno comprensibile ma, soprattutto, il mancato senso di ragionevolezza sui tempi, le modalità e le circostanze legislative (come la circolare interpretativa) che innescano immediatamente, o quasi, pesantissime sanzioni a carico delle imprese, moltissime delle quali, non sono ancora organizzate all’osservanza di tale nuova interpretazione.

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