E’ stata approvata la disciplina per notificare i verbali di contestazione, delle infrazioni al Codice della Strada, tramite Posta Elettronica Certificata. Le notifiche via PEC si considereranno spedite nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

La notificazione dei verbali di contestazione si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:

– del soggetto che ha commesso la violazione nel caso in cui il medesimo è stato fermato e identificato nel momento dell’accertamento e abbia fornito un valido indirizzo pec ovvero abbia un indirizzo digitale;

– del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa l’infrazione, o di un’altro soggetto obbligato in solido, quando abbia domicilio digitale o pec fornita all’ente accertatore.

In ogni caso l’indirizzo Pec del proprietario del veicolo o di altro soggetto deve essere ricercato dall’ufficio dell’organo accertatore mediante pubblici elenchi normalmente utilizzati per notificazioni e comunicazioni elettroniche.

Il messaggio Pec inviato al destinatario del verbale di contestazione deve contenere nell’oggetto la dizione di “atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada” ed in allegato:

  1. a) una”relazione di notificazione”su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

– la denominazione esatta e l’indirizzo dell’amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell’atto;

– l’indicazione del responsabile del procedimento di notificazione nonché, se diverso, di chi ha curato la redazione dell’atto notificato;

– l’indirizzo ed il telefono dell’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso;

– l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto ovvero le modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario;

  1. b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione, se l’originale è formato su supporto analogico, conattestazione di conformitàall’originale, sottoscritta con firma digitale, o un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale;
  2. c) ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.

Gli allegati o i documenti informatici che contengono degli allegati devono essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati.

Gli atti si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e notificati ai destinatari, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio Pec.

Qualora la notificazione mediante Pec non sia possibile per causa imputabile al destinatario, il soggetto notificante estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e dell’avviso di mancata consegna, ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ed effettua la notifica nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, “con oneri a carico del destinatario”.

Qualora la notificazione mediante Pec non sia possibile per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, “con oneri a carico del destinatario”.

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