Con la Legge di Bilancio 2018 è stata modificato il modello amministrativo delle società cooperative. In sostanza, con la modifica dell’articolo 2542 (Consiglio di Amministrazione) che fa parte della sezione IV (Organi sociali) del titolo V del Codice Civile, con la legge finanziaria 2018 è stato inserito un nuovo comma che prevede : “L’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti”. Questa prima indicazione tende ad obbligare anche le cooperative, che prima di questa modifica facevano riferimento alle norme sulla SRL (ai sensi dell’articolo 2519 (laddove i soci erano meno di 20 oppure un attivo dello stato patrimoniale inferiore al milione di euro), ad istituire un consiglio di amministrazione formato come minimo da 3 soggetti, sempre scelti in maggioranza fra i soci cooperatori.

La modifica continua sostenendo che per le società cooperative, che fanno riferimento alle norme della SRL, gli amministratori nominati nel C.d.A. possono restare in carica per un triennio. Di E’ stata infatti eliminata la possibilità di nominare, per le cooperative, uno o più amministratori anche per un periodo superiore ai tre anni ovvero a tempo indeterminato.

La norma è da ritenersi vigente e pertanto le cooperative che attualmente sono amministrate da un amministratore unico oppure da due amministratori, dovranno eleggere un nuovo consiglio di amministrazione di almeno 3 componenti, atteso che, in alcuni casi, si dovrà procedere direttamente alla modifica statutaria qualora non conforme al nuovo articolo 2542 CC..

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