L’Autorità di Regolazione dei Trasporti, sostenuta da disposizioni di legge e dalla recente sentenza del Consiglio di Stato (1140/2021), costringe fra gli altri anche le imprese di autotrasporto, aventi ricavi superiori a 3 ml di euro annui, a pagare l’aliquota dello 0,6 per mille del fatturato.

Sino ad oggi, a colpi di sentenze del Tar, sollecitato da Trasportounito e dalle altre organizzazioni aderenti a Confetra, è stato possibile evitare il pagamento dal 2015 al 2018, ma il contenzioso per gli esercizi successivi appare tutt’altro che favorevole, anche a causa di una volontà politica che crea strutture, tanto indefinibili quanto superflue, ma che poi pretende le debbano sostenere i bilanci delle imprese.

Le attività assoggettate al pagamento sono:

  • gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
  • gestione degli impianti di servizio ferroviario;
  • gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
  • servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infra-strutture ferroviarie);
  • operazioni e servizi portuali;
  • servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
  • servizio taxi;
  • servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
  • servizi di trasporto di passeggeri via mare e per vie navigabili interne;
  • servizi di trasporto di passeggeri su strada.
  • servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferro-viari merci, aeroporti, interporti;
  • servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne;
  • servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci.
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