Da quest’anno il Governo austriaco ha esteso la disciplina sul distacco transnazionale, fino ad oggi limitata al solo cabotaggio, anche ai trasporti internazionali da e verso l’Austria con esclusione del solo transito. Conseguentemente tutte le imprese straniere che effettuano attività di trasporto in Austria devono dimostrare di corrispondere ai propri autisti una retribuzione non inferiore al salario minimo garantito. Al riguardo si rammenta che in Austria non esiste un salario minimo stabilito per legge uguale per tutti i lavoratori ma, come in Italia, esistono salari minimi stabiliti dai CCNL di settore.
Relativamente agli autisti, come riportato nelle tabelle diffuse dalle autorità austriache, il salario minimo varia in base al tipo di veicolo utilizzato, al grado di specializzazione del conducente e al tipo di merce trasportata (ad esempio il salario minimo mensile per un autista non specializzato di veicoli fino a 3,5 t. è di 1.430,71 euro, mentre per gli autisti di autoarticolati è pari a 1.501,64).
Il rispetto del salario minimo comporta per le imprese straniere la compilazione della comunicazione obbligatoria di distacco secondo un’apposita scheda on-line da trasmettere in via telematica al Ministero delle Finanze austriaco prima dell’inizio del viaggio.
Si segnala che un quadro completo delle informazioni relative al distacco in Austria sono disponibili sul portale messo a disposizione dalle autorità austriache www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_10/home.
Anche il Belgio ha esteso da quest’anno la disciplina sul distacco transnazionale alle imprese di autotrasporto; peraltro, mancando ancora le disposizioni attuative, non è chiaro l’ambito di applicazione della disciplina che ricomprende sicuramente il cabotaggio ma non precisa nulla sul trasporto internazionale da e verso il Belgio.
A seguito di tale estensione le imprese straniere hanno l’obbligo di nominare un proprio rappresentante in Belgio presso il quale deve essere conservata la documentazione relativa al distacco, fermo restando per le stesse imprese l’obbligo, già in vigore dal 2007, di presentare alle autorità belghe (tramite il sito www.limosa.be) una comunicazione preventiva prima dell’invio del lavoratore in Belgio.