Con l’articolo 30 della Legge n. 122 del 7 luglio 2016 (G.U. n. 158 dell’8/7/2016) sono state modificate le regole di subentro in caso di appalti in osservanza delle disposizioni comunitarie.

Sino ad oggi la materia è stata disciplinata dall’art. 29, comma 3 del DLGVO n. 276/2003 (legge Biagi) che ha escluso la configurabilità del trasferimento di azienda (art. 2112 del Codice Civile) in tutti i casi in cui l’appaltatore subentrante riassuma il personale già impiegato nell’appalto. In altre parole la finalità della norma era quella di non sovraccaricare economicamente l’impresa subentrante evitando che ai lavoratori assunti dalla stessa dovessero essere mantenuti, come avviene appunto

in caso di trasferimento di azienda, tutti i trattamenti economici e normativi pregressi.

Nel tentativo di contemperare le esigenze, da un lato, di correggere siffatta impostazione ritenuta dall’Europa penalizzante per i lavoratori e, dall’altro lato, di non introdurre oneri eccessivi sui nuovi appaltatori, la norma in oggetto ha optato per una soluzione intermedia che circoscrive i casi di applicazione della disciplina codicistica sul trasferimento. L’art. 30 della legge stabilisce infatti che la normativa sul trasferimento d’azienda non trova applicazione quando l’acquisizione del nuovo personale avviene da parte di un appaltatore “dotato di propria struttura organizzativa ed operativa e ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d’impresa”.

L’assimilazione della successione di appalti al trasferimento di azienda sarebbe quindi da escludersi tutte le volte in cui il nuovo appaltatore possegga non solo una struttura tale da garantire l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, ma sia anche in grado di svolgerli con differenti metodologie organizzative determinando una discontinuità con il vecchio appaltatore. Ricorrendo tali presupposti qualora l’impresa subentrante assuma i lavoratori dell’impresa uscente non sarà pertanto tenuta ad applicare i trattamenti economici e normativi pregressi ma potrà modificarli liberamente.

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