Per effetto dell’attivazione dei strimenti digitali ed informatici e quindi delle modifiche ai regolamenti che disciplinano la modalità di esibizione del certificato di assicurazione, il Ministero dell’Interno, con la circolare dell’ settembre 2016, ha precisato che in sede di controllo, la presentazione del certificato agli organi di polizia può avvenire in formato digitale o a mezzo copia non originale del formato digitale medesimo.

Pertanto il conducente non potrà essere più sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatorio ai sensi dei commi 1, 7, 8, dell’articolo 180 del Codice della Strada.

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