La Commissione Europea ha chiarito che quando, a seguito dell’allontanamento dal veicolo, non è possibile utilizzare il tachigrafo in ciascun giorno per registrare i periodi di attività e inattività del conducente, questi devono essere registrati retroattivamente tramite inserimenti manuali il giorno in cui il conducente attiva il tachigrafo dopo il periodo nel quale è stato lontano dal veicolo.
Se, per motivi tecnici, tale registrazione retroattiva non è possibile (es. in caso di tachigrafi digitali di prima generazione) oppure è eccessivamente onerosa (es. il conducente stava operando al di fuori del campo di applicazione del regolamento Reg. (CE) n. 561/2006 per un periodo più lungo precedente l’attività di guida rientrante nel campo di applicazione del regolamento stesso), il conducente può utilizzare il modulo assenze per coprire le lacune nelle registrazioni tachigrafiche.
Nella nota viene raccomandato agli stati membri di accettare il modulo assenze in tali situazioni giustificate, e al tempo stesso li invita a non imporre l’uso di tale modulo e a non sanzionare gli autisti per l’assenza dello stesso.
La nota di chiarimento dell’articolo 34 del nuovo Regolamento UE, ribadisce l’obbligo per i conducenti di produrre e presentare una serie completa di registrazioni tachigrafiche per il giorno in corso e per i 28 giorni precedenti, coprendo tutti i periodi di attività (guida, disponibilità, guida al di fuori del, altre mansioni, etc.) e di inattività (interruzioni, periodi di riposo, ferie annuali, assenze per malattia, etc.), previsti dal Reg. CR n. 561/2006 .
A seguito del chiarimento dell’UE, il Ministero dell’Interno, ha diffuso una circolare con la quale precisa che “In caso di malattia, ferie annuali o guida di un veicolo senza obbligo di tachigrafo, il conducente potrà continuare a compilare il modulo assenze e conservarlo con i fogli tachigrafici, ma lo stesso non è più obbligatorio e la sua mancanza non è più sanzionabile”.