Con apposito decreto è stato emanato il calendario 2018 dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti (massa complessiva superiore a 7,5 ton) fuori dai centri abitati.

Nel dettaglio, la circolazione sarà vietata:

– tutte le domeniche e i giorni festivi dalle 9,00 alle 22,00 (dalle 7,00 alle 22,00 nel

periodo da giugno a settembre);

– i sabati di luglio e gli ultimi due sabati di agosto dalle 8,00 alle 16,00; i primi due

sabati di agosto dalle 8,00 alle 22,00;

– i ponti festivi e di esodo (Pasqua, ultimo week end di luglio e primo week end di

agosto, Natale).

E’ stato confermato l’anticipo di 4 ore del termine dei divieti per i veicoli:

– utilizzati nei servizi intermodali con l’estero attraverso gli interporti e i terminal di Bologna, Padova, Novara, Verona Quadrante Europa, Torino-Orbassano, Trento, Rivalta Scrivia, Parma-Fontevivo, Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento e Domodossola;

– viaggianti con unità di carico vuote (container, casse mobili, semirimorchi) destinate (tramite gli stessi interporti, terminal intermodali e aeroporti) all’estero;

– viaggianti a vuoto verso gli interporti e i terminal intermodali per essere caricati sul treno.

Come per il passato, restano esclusi dai divieti i veicoli e i complessi di veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare, purché muniti di CMR o documento equipollente che attesti il trasporto combinato stesso. Restano altresì esclusi dai divieti i veicoli prenotati per le revisioni (limitatamente ai divieti cadenti di sabato), nonché i veicoli che all’inizio del divieto si trovino ad una distanza non superiore a 50 km dalla sede cui stanno facendo ritorno (l’esclusione non opera sulle autostrade). Inoltre i divieti non si applicano ai trattori impiegati nel trasporto combinato quando tornano isolati presso la sede dell’impresa intestataria.

Da quest’anno sono stati esonerati dai divieti i veicoli adibiti al trasporto di merci da e per gli aeroporti nazionali ed internazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico e scarico delle merci.

Sono inoltre esclusi dai divieti anche quando circolano scarichi:

– i veicoli che trasportano latte, liquidi alimentari (insieme al latte), prodotti alimentari deteriorabili che non richiedono il trasporto in regime di ATP, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, sottoprodotti derivati dalla macellazione degli animali, pulcini destinati all’allevamento, sementi vive (i veicoli devono essere muniti sul retro e sulle fiancate dei cartelli indicatori verdi con impressa la lettera “d” minuscola);

– i veicoli ATP;

– i veicoli e i complessi veicolari adibiti ai servizi postali in virtù di licenze e autorizzazioni postali di cui al decreto legislativo n.261/99;

– veicoli adibiti al trasporto di carburanti e combustibili, liquidi e gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo.

Per i veicoli provenienti dall’estero i divieti iniziano quattro ore dopo, mentre per i veicoli diretti all’estero i divieti terminano due ore prima.

Per i veicoli che circolano in Sicilia e in Sardegna, diretti all’imbarco verso le altre regioni italiane i divieti non trovano applicazione, mentre per i veicoli provenienti dalle altre regioni i divieti di circolazione nelle due isole iniziano quattro ore dopo. Per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa S. Giovanni le deroghe ai divieti di circolazione sono più limitate (l’orario dei divieti è ridotto di 4 ore).

Possono essere esclusi dai divieti, previa autorizzazione prefettizia i veicoli che trasportano prodotti che per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali sono soggetti ad un rapido deperimento (l’autorizzazione non può avere una validità temporale superiore a 6 mesi), i veicoli che eseguono trasporti di assoluta e comprovata necessità ed urgenza (l’autorizzazione generalmente è giornaliera), nonché i veicoli impiegati per esigenze legate ai cicli continui di produzione industriale (l’autorizzazione prefettizia per consentire la circolazione può essere rilasciata anche nel caso gli stabilimenti si trovino in regioni non contigue).

I veicoli adibiti al trasporto di esplosivi, indipendentemente dalla loro massa complessiva, dovranno comunque rispettare i divieti previsti per i mezzi pesanti; inoltre nel periodo dal 26 maggio al 9 settembre compresi non potranno circolare dalle ore 8,00 di ogni sabato fino alle ore 24,00 della domenica. Per questi trasporti le autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga sono ammesse esclusivamente per il trasporto di fuochi d’artificio.

DIVIETI 2018

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