Il Tar Lazio ha respinto il ricorso per l’annullamento della delibera assunta dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (n.129/2015) sui titoli autorizzativi per i servizi postali.
Il Giudice Amministrativo si è espresso alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia Europea C-259/16 e C-260/16 del 31 maggio 2018, ribadendo che non è contraria al diritto comunitario l’imposizione da parte di uno Stato dell’obbligo di un’autorizzazione per l’offerta al pubblico di servizi postali.
Relativamente alle attività di autotrasporto e spedizione, la Sentenza in esame, riprendendo il pronunciamento comunitario, così recita:
…….un’impresa deve essere qualificata come fornitore di un servizio postale quando essa svolge almeno uno dei servizi elencati all’articolo 2, punto 1, della direttiva 97/67 (raccolta, instradamento, smistamento e distribuzione ndr) e il servizio o i servizi così svolti riguardano un invio postale, non dovendo tuttavia la sua attività essere limitata unicamente al servizio di trasporto. Ne consegue che imprese di autotrasporto o di spedizione le quali offrano, in via principale, un servizio di trasporto di invii postali e, a titolo accessorio, servizi di raccolta, smistamento o distribuzione di siffatti invii non possono essere escluse dall’ambito di applicazione della direttiva in parola…..
Il responso del Tar Lazio conferma dunque che tutte le imprese che offrono servizi postali sono soggette all’autorizzazione postale generale. Rimane peraltro indefinita la definizione di “pacco postale” che né la Corte di Giustizia Europea, né il Tar Lazio hanno voluto produrre.
Allo stato attuale comunque sono ancora pendenti in attesa di fissazione delle relative udienze, il ricorso sulla Carta dei Servizi Postali e il ricorso sul pagamento dei contributi all’Agcom per gli anni dal 2017 al 2019.