Per effetto delle disposizioni normative che si sono susseguite durante l’emergenza sanitaria, anche di tipo comunitario, il quadro delle scadenze sulla validità dei documenti di guida è il seguente:

Patenti – A livello nazionale le patenti con data di scadenza tra il 31 gennaio e il 31 maggio 2020 e tra l’1 settembre e il 31 dicembre 2020 restano valide fino al 31 dicembre 2020, mentre le patenti con data di scadenza tra l’1 giugno e il 31 agosto 2020 restano valide per i sette mesi successivi alla data di scadenza; a livello comunitario, le patenti che scadono tra l’1 febbraio e il 31 agosto 2020 restano valide per i sette mesi successivi alla data di scadenza.

CQC – Le CQC rilasciate in Italia con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 29 marzo 2020 restano valide fino al 29 ottobre 2020 mentre le CQC con scadenza compresa tra il 30 marzo e il 31 dicembre 2020 restano valide fino a 7 mesi a decorrere dall’effettiva scadenza della Carta; fuori dall’Italia vale la sola proroga di 7 mesi a decorrere dall’effettiva scadenza della Carta (e ad esclusione delle Carte con data di scadenza del 31 gennaio che non godono di alcuna proroga).

Certificati ADR – La validità dei certificati di formazione professionale per trasporto ADR in scadenza tra l’1 marzo e l’1 novembre 2020 è prorogata sia in ambito nazionale che internazionale fino al 30 novembre 2020; le medesima proroga si applica anche agli attestati di formazione dei consulenti trasporto di merci pericolose.

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