La novità di più immediato interesse, di cui al decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, riguarda il lavoro accessorio al fine di garantire la piena tracciabilità dei voucher ed evitarne l’uso fraudolento.

Dall’8 ottobre gli imprenditori che utilizzano i voucher dovranno inviare, almeno 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna prestazione, un SMS  o un messaggio di posta elettronica all’Ispettorato nazionale del lavoro contenente:

  • I dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore
  • Il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione

La comunicazione non può più riguardare un periodo ampio (fino a 30 giorni), ma deve essere adempiuta ogni volta che viene utilizzato il voucher, con la possibilità di doverla ripetere anche più volte nell’arco della giornata, se vengono svolte ore di lavoro frazionate.

Fino a quando il Ministero non darà indicazioni al riguardo la strada più cauta  si ritiene possa essere quella di utilizzare le forme previste per il lavoro intermittente: inviare un SMS al numero 3399942256 oppure la mail  a intermittenti@pec.lavoro.gov.it.

Per chi non rispetta questo obbligo verrà applicata una sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

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