L’INPS ha sbloccato l’operatività dello sgravio contributivo “Incentivo Occupazione Sviluppo Sud” previsto in continuità con lo scorso anno dalla Legge di Bilancio 2019, a favore dei datori di lavoro che, nel 2019 e 2020, assumano a tempo indeterminato (anche in apprendistato) giovani disoccupati al Sud. Lo sgravio consiste nella decontribuzione totale INPS per un anno fino a un massimo di 8.060 euro per ciascun lavoratore assunto, ferma restando la contribuzione in misura piena a carico dei lavoratori.

Gli aspetti principali dello sgravio:

– Possono beneficiare dello sgravio i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato dall’1 gennaio al 31 dicembre 2019 giovani disoccupati di età compresa tra i 16 ed i 34 anni, ovvero maggiori di 35 anni purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Lo sgravio è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine.

– Lo sgravio spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle regioni “meno sviluppate e in transizione” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

– L’incentivo è cumulabile con lo sgravio triennale previsto dal decreto Dignità (DL n. 87/2018) per le assunzioni di giovani con meno di 35 anni, con l’incentivo per l’assunzione di soggetti fruitori del Reddito di Cittadinanza (legge n. 26/2019) nonché con altri incentivi di natura economica previsti dalle regioni del Mezzogiorno per i datori di lavoro che abbiano la propria sede nelle stesse regioni.

– Per dare modo ai datori di lavoro di conoscere, prima dell’assunzione, la disponibilità delle risorse stanziate per lo sgravio (pari a 320 milioni di euro per il 2019), gli stessi devono presentare all’INPS in via telematica una domanda preliminare di ammissione utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.inps.it all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo). In caso di capienza di risorse e di accoglimento della domanda i datori di lavoro dovranno, entro il termine perentorio di dieci giorni, presentare all’INPS la domanda definitiva di ammissione al beneficio comunicando l’avvenuta assunzione. In generale gli sgravi saranno autorizzati dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande preliminari di ammissione, fatta eccezione per le domande presentate entro il 25 luglio relative alle assunzioni effettuate fino al 15 luglio 2019 (giorno precedente la pubblicazione della circolare INPS n. 102), per le quali invece sarà seguito l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. A pena di decadenza l’agevolazione dovrà essere fruita, mediante conguaglio nelle denunce contributive, entro il termine del 28 febbraio 2021.

– L’accesso agli incentivi è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 296/2006 (regolarità contributiva, osservanza delle disposizioni a tutela della sicurezza dei lavoratori e applicazione dei contratti collettivi), dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (D.lgvo n. 150/2015), nonché al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013).

Con l’occasione si rammenta che è già operativo l’ulteriore sgravio contributivo di pari misura previsto dal Decreto ANPAL n. 581/2018 per l’assunzione sull’intero territorio nazionale (ad eccezione della provincia di Bolzano) di giovani iscritti al programma Garanzia Giovani (Incentivo Occupazione NEET – Not in Education, Employment or Training, cioè non occupati, né inseriti in percorsi di studio o formazione).

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