Data la complessità del trasporto passeggeri (dovuta anche alla diversità dei due ordinamenti) le parti si sono impegnate a completare il lavoro di approfondimento entro i prossimi mesi. La parte Moldava ha tuttavia anticipato il problema inerente l’utilizzo di autobus di linea, che servono rotte regolari, per il trasferimento di piccoli pacchi o colli non commerciali. Su questo aspetto la parte italiana ha confermato che la quantità e la modalità di carico dei bagagli dei passeggeri è comunque limitata alle capacità tecniche del mezzo ed alle norme del codice della strada. Inoltre, ai sensi dell’art. 12, paragrafo 4, dell’accordo tra la Repubblica di Moldova e l’Italia, è consentito l’aggancio  agli autobus di un rimorchio per il trasporto di bagagli di passeggeri su servizi di linea.

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