In prossimità della scadenza del 26 dicembre data dalla quale, le imprese distaccanti dovranno effettuare la comunicazione di distacco, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in merito.
La comunicazione, da effettuarsi in via telematica al Ministero del Lavoro entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco tramite il nuovo modello UNI_distacco_UE, deve prevedere una serie di dati tra cui i propri riferimenti e quelli dell’impresa utilizzatrice, numero e generalità dei lavoratori distaccati, nonché data di inizio e fine del distacco.
La circolare ministeriale ha precisato in particolare che, nelle more di un chiarimento a livello europeo, il trasporto internazionale da e verso l’Italia è per il momento escluso dalla comunicazione in questione e che il mero transito sul territorio italiano, non configurando un distacco transnazionale, è totalmente escluso dal campo di applicazione del d.lgvo 186. Per quanto concerne invece il cabotaggio, che come è noto rientra nell’obbligo di comunicazione, è stato predisposto un modello provvisorio denominato UNI_CAB_UE che per il momento dovrà essere inviato tramite posta elettronica all’indirizzo Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it.
Tra le altre precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro si segnala in particolare che:
– dal 26 dicembre p.v. e non oltre il 26 gennaio 2017 le imprese distaccanti dovranno comunicare i distacchi avvenuti successivamente al 22 luglio 2016 (data di entrata in vigore del d.lgvo 136/2016) sempre che gli stessi siano ancora in essere al 26 gennaio 2017;
– le imprese distaccanti potranno effettuare un’unica comunicazione preventiva per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco anche laddove durata e luogo di lavoro siano diversi;
– le violazioni relative al nuovo obbligo di comunicazione del distacco saranno punite con una sanzione amministrativa da 150 a 500 euro per ciascun lavoratore interessato; le sanzioni non potranno in ogni caso essere superiori ai 150 mila euro e potranno essere ridotte qualora le imprese ottemperino in un secondo momento tramite il cosiddetto istituto della diffida (art. 13 del D.lgvo n. 124/2004.