Su parere richiesto dalle imprese:

L’articolo 92, co. 4 bis della Legge n. 27 del 24 aprile 2020 prevede che “Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 … sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 …”

Di conseguenza, specificatosi genericamente come gestore il soggetto erogatore dei servizi, precisamente identificati, indifferentemente dal fatto che sia affidatario o sub-affidatario dei medesimi, tutte le imprese effettivamente esercenti i servizi citati, hanno il diritto di ottenere il pagamento dei corrispettivi senza alcuna variazione al ribasso.

Ai committenti dei servizi (Regioni, Provincie, Comuni ed enti locali), è fatto divieto di applicare sanzioni, effettuare decurtazioni o proporzionare le minori percorrenze effettuate. Contrariamente si configurerebbe una violazione della legge nonché un indebito vantaggio.

Limitatamente ai servizi di trasporto pubblico locale si evidenzia altresì che “tutte le procedure in corso, possono essere sospese con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza…”. In assenza di specifiche distinzioni tale misura sospensiva comprende sia le imprese affidatarie sia le eventuali imprese sub-affidatarie.

Per completezza di informazione si rileva che il legislatore si è comunque riservato la necessità, in osservanza del Trattato dell’UE (art. 108), di subordinare le disposizioni al consenso della Commissione Europea per il quale, a nostro giudizio, nel contesto dato, non si avvertono possibili motivi di diniego.

Nel caso in cui gli enti committenti si rendessero morosi delle somme dovute, sarà opportuno procedere con le notificazioni di rito e con le segnalazioni agli enti preposti per i quali è possibile ottenere anche l’assistenza della scrivente Associazione.

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