Dall’anno di imposta 2017 entreranno in vigore le nuove comunicazioni Iva trimestrali come disposto dalla Legge di Bilancio 2017. Nello specifico:
- è stato soppresso l’obbligo dell’invio della comunicazione dati Iva annuale; per l’anno 2016 l’obbligo rimane alle scadenze prefissate (10 aprile per i contribuenti mensili e 20 aprile per quelli trimestrali);
- è stato invece introdotto l’obbligo di invio trimestrale all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute e registrate, comprese le bollette doganali;
- è stato introdotto inoltre l’obbligo di invio della comunicazione relativa ai dati contabili delle liquidazioni periodiche Iva.
Le comunicazioni e le date prefissate:
Comunicazione dati fatture emesse e ricevute
- 1 trimestre scadenza invio 25 luglio
- 2 trimestre scadenza invio 25 luglio
- 3 trimestre scadenza invio 30 novembre
- 4 trimestre scadenza invio 28 febbraio dell’anno successivo.
Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva
- 1 trimestre scadenza invio 31 maggio
- 2 trimestre scadenza invio 18 settembre
- 3 trimestre scadenza invio 30 novembre
- 4 trimestre scadenza invio 28 febbraio dell’anno successivo.
Il regime sanzionatorio:
– omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, è prevista l’applicazione di una sanzione da euro 500 a euro 2.000, ridotta della metà se la trasmissione o la correzione avviene entro i 15 gg. dalla scadenza;
– omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura, è prevista l’applicazione di euro 2, con un massimo di euro 1.000, quest’ultima ridotta della metà se la trasmissione o la correzione avviene entro i 15 gg. dalla scadenza.