In attuazione della Legge 190/14 (art. 1 comma 250), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblica i “valori di riferimento dei costi d’esercizio dell’impresa di autotrasporto”. Ma dopo l’abolizione dei costi minimi sono stati istituiti i costi d’esercizio per l’autotrasporto i quali, aggiornati mensilmente o periodicamente, dovevano essere oggetto di pubblicazione da parte del Ministero. L’Antitrust aveva posto dubbi sullo sviluppo tecnico di tali valori e quindi la pubblicazione fu interrotta.

Il Ministro, raccogliendo l’istanza delle associazioni, lo scorso 20 gennaio, ha posto un quesito all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, chiedendo se l’impostazione metodologica da attuare fosse compatibile con la normativa a tutela della concorrenza da parte dell’Autorità.

Lo schema di definizione dei costi è il seguente:

– distinzione di quattro classi di veicoli in base alla diversa massa complessiva: (a) fino a 3,5 ton, (b) tra 3,5 e 12 ton, (c) tra 12 e 26 ton, (d) oltre 26 ton.

– definizione delle quattro voci di costo a cui saranno associate altrettante forcelle di valori min/max:

1) veicolo a motore + rimorchio/semirimorchio (voce comprensiva di: acquisto, manutenzione, revisione, pneumatici, bollo e assicurazione);

2) ammortamento veicolo a motore (3-6 anni) + rimorchio/semirimorchio (8-12 anni);

3) lavoro (voce comprensiva di stipendio, trasferte e straordinari);

4) energia (voce comprensiva delle diverse possibilità di alimentazione).

Il Ministero ha altresì annunciato l’elaborazione di uno studio che individui in modo oggettivo i valori dei costi indicativi.

L’Autorità ha ritenuto fattibile l’impianto metodologico indicato dal Ministero in quanto mantiene sufficienti spazi per il confronto competitivo fra le imprese di autotrasporto nella definizione dei rispettivi prezzi. Pertanto i prossimi valori di riferimento, costruiti sulla base metodologica indicata, saranno disposti con valori minimi e massimi (forcella) quali indicatori di massima che potranno tenere conto di valutazioni oggettive.

E’ del tutto evidente che detti indicatori non potranno essere imposti alla volontà delle parti (autotrasportatore e committente) in quanto le norme attuali prevedono la libera contrattazione dei prezzi, tuttavia il principio di tutela della sicurezza della circolazione stradale sostiene “nulle le clausole del contratto di trasporto che comportano modalità, condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla circolazione stradale”.

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