In Austria dal 1 novembre tutti i lavoratori, compresi gli autotrasportatori, che avranno contatti fisici con altre persone sul luogo di lavoro (escluso il caso in cui avvengano al massimo due contatti fisici al giorno all’aperto, nonché il caso in cui ogni contatto sia minore di 15 minuti) potranno accedervi solo se in possesso di una certificazione che attesti una delle seguenti condizioni:

– test antigenico entro 24 ore precedenti ovvero di un test molecolare entro 72 ore precedenti;

– guarigione dal virus avvenuta entro i 6 mesi precedenti;

– vaccinazione (seconda o terza dose) avvenuta entro i 12 mesi precedenti;

– seconda dose di vaccinazione avvenuta entro i 6 mesi precedenti ovvero della terza dose di vaccinazione entro i 12 mesi precedenti (nel caso di vaccinazione effettuata con una dose).

Fino al 14 novembre sarà peraltro possibile derogare alle suddette regole indossando una mascherina FFP2.

Condividi:

Articoli correlat

PROROGA VALIDITA’ DOCUMENTI DI GUIDA

Pubblicato il - 2 Settembre 2020 0
Per effetto delle disposizioni normative che si sono susseguite durante l’emergenza sanitaria, anche di tipo comunitario, il quadro delle scadenze…