Finalmente riformata la tariffa dei premi INAIL con effetto dall’1 gennaio 2019 e conseguente slittamento al 16 maggio p.v. (in precedenza 16 febbraio) del termine per l’autoliquidazione 2018/2019.

La riforma, che dà attuazione alla legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) utilizzando le risorse stanziate dall’ultima legge di bilancio (legge n.145/2018), comporta mediamente una riduzione di oltre il 30% dei tassi pagati dalla generalità delle aziende con ribassi anche più consistenti in alcuni casi. Ad esempio il tasso a carico delle imprese di autotrasporto per gli autisti classificati alla voce 9121 passa dal 130 all’80,18 per mille.

Fermo restando l’impianto del precedente sistema articolato su quattro distinte gestioni (industria, artigianato, terziario e altre attività) a cui le aziende vengono iscritte in base all’inquadramento previdenziale effettuato dall’INPS, la riforma oltre a ridurre i tassi ha anche aggiornato il nomenclatore tariffario per renderlo più aderente all’evoluzione delle attività lavorative e ha rivisto il meccanismo di oscillazione dei tassi (cosiddetto bonus/malus) legato all’andamento infortunistico delle singole aziende.

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