Con il decreto n.215/2017 (pubblicato sulla G.U. n. 139 del 17.6.2017), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recepito la Direttiva UE n. 47/2014 relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella UE. La normativa, che entrerà in vigore dal 20 maggio 2018, si applica ai veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate e stabilisce nuove procedure per l’esecuzione dei controlli inerenti l’efficienza dei mezzi da parte delle Autorità competenti. Si evidenziano di seguito gli aspetti principali della normativa.
Linee guida comunitarie – Vengono forniti criteri per stabilire la gravità delle carenze tecniche dei mezzi controllati, le parti dei veicoli che possono essere oggetto di controllo, nonché le modalità di corretta fissazione del carico. In particolare, relativamente alla gravità delle carenze, le nuove disposizioni rileveranno ai fini del sistema di classificazione del rischio di cui al decreto legislativo n.144/2008, ma solo a partire dal 20 maggio 2019.
Responsabilità – Le imprese di autotrasporto sono responsabili del mantenimento dei propri veicoli in condizioni di sicurezza e conformità. A tal fine è necessario tenere a bordo del veicolo il certificato di revisione relativo al controllo tecnico periodico più recente e la relazione relativa all’eventuale ultimo controllo tecnico su strada.
Procedure di ispezione – Le procedure di ispezione prevedono un primo controllo tecnico con verifica del certificato di revisione, delle condizioni tecniche del veicolo, nonché della fissazione del carico. Successivamente può essere decisa una verifica più approfondita.
I risultati dell’eventuale controllo tecnico approfondito sono comunicati alla Direzione Generale per la Motorizzazione che decide se il veicolo possa essere rimesso in circolazione o se il suo utilizzo debba essere limitato o vietato fino al ripristino dell’efficienza.
La Motorizzazione conserverà le informazioni relative ai risultati del controllo per almeno 36 mesi. Dal 2019 le carenze rilevate potranno essere classificate in 3 gruppi (lievi, gravi o pericolose) e contribuiranno a individuare il profilo di rischio dell’azienda; i controlli (che le Autorità dovranno svolgere in misura pari almeno al 5% annuo rispetto ai veicoli immatricolati) potranno essere svolti prioritariamente sui veicoli appartenenti ad imprese con un profilo di rischio elevato.
Fissazione del carico – Tra gli elementi soggetti ai controlli rientra la verifica della corretta fissazione del carico per accertare che sia idonea a non interferire con la guida sicura del veicolo o costituire una minaccia per la vita, la salute, le cose o l’ambiente. I controlli saranno idonei a verificare che durante tutte le fasi di operazione del veicolo, comprese le situazioni di emergenza e le manovre di avvio in salita, i carichi possano subire solo minimi cambiamenti di posizione gli uni rispetto agli altri e rispetto alle pareti e superfici del veicolo e non possano fuoriuscire dal compartimento destinato alle merci o muoversi al di fuori della superficie di carico.
Cooperazione tra Stati membri – La Motorizzazione viene designata come punto di contatto per il coordinamento con i rispettivi punti di contatto degli altri Stati membri ai fini dello scambio delle informazioni e l’assistenza tra di essi. In caso di rilevazione di carenze gravi o pericolose di un veicolo immatricolato in un altro Paese comunitario il punto di contatto nazionale potrà chiedere al suo corrispettivo estero di adottare gli opportuni provvedimenti.
Sanzioni – In base al nuovo codice della strada le sanzioni per le violazioni riscontrate vanno da 85 a 338 euro.