Il Ministero dell’Interno ha chiarito che gli autisti possono guidare un veicolo munito di tachigrafo digitale anche nelle more del rilascio della carta tachigrafica la cui richiesta, come è noto, avviene presentando apposita istanza alla Camera di Commercio competente. Infatti, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento UE n.165/2014, gli autisti possono effettuare registrazioni manuali delle informazioni relative ai tempi di guida e di risposo normalmente registrati dal tachigrafo nel caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta tachigrafica. Il Ministero ha stabilito che tale facoltà sia consentita per un periodo non superiore a 30 giorni e che in caso di controllo da parte della Polizia Stradale sia necessario esibire oltre alle suddette registrazioni manuali la ricevuta della richiesta di rilascio della carta tachigrafica.
