Entro il 28 febbraio 2017, i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016.

L’adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale nè dell’elenco dei consorziati.

Le stesse diposizioni valgono anche per i consorzi per l’internazionalizzazione, di cui all’art. 42 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012.

L’adempimento relativo al deposito della situazione patrimoniale o del bilancio di cui sopra sconta l’imposta di bollo virtuale di euro 65,00, mentre i diritti di segreteria ammontano a euro 62,70 per deposito telematico, a euro 92,70 su supporto informatico.

Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2, dell’art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180, che è pari:

– ad euro 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito, se l’adempimento viene effettuato tra il 31° ed il 60° giorno successivo alla scadenza del termine;

– ad euro 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito, se l’adempimento viene effettuato dal 61° giorno successivo alla scadenza del termine.

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