ll Regolamento (UE) 2020/1054 che entra in vigore il 18 agosto 2020 (venti giorni dopo la pubblicazione), presenta alcune importanti modifiche all’attuale impianto normativo sui tempi di guida e di riposo, in sintesi:

  • Il conducente deve giustificare la propria attività nei 56 giorni precedenti a quello del controllo (non più 28);
  • È possibile derogare di un’ora ai tempi di guida (giornaliera o settimanale) nel caso in cui un conducente debba raggiungere la propria sede per effettuare un riposo settimanale; le ore di guida in deroga possono diventare 2 se precedute da un riposo intermedio di 30 minuti;
  • Il conducente, impegnato fuori dai confini del Paese di stabilimento, può effettuare due periodi di riposo settimanali ridotti consecutivi a condizione che nella terza settimana rientri nel luogo di residenza per effettuare i riposi compensativi, ovvero nella quarta settimana nel caso in cui abbia osservato riposi regolari;
  • Nell’uso della nave, traghetto o treno, è possibile usufruire del periodo di riposo settimanale (regolare o ridotto) anche nel caso in cui si svolgono attività al massimo di due occasioni e per non più di un’ora complessivamente. Tale condizione è ammessa se la durata viaggio è superiore a 8 ore e il conducente dispone di cabina letto.
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Pubblicato il - 2 Gennaio 2018 0
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There are 4 comments

  1. Al solito le sanzioni sono sempre a favore del conducente e non dell’azienda.
    Così non cambierà mai nulla e noi sempre più schiavizzati.

  2. Sacchini Claudio |

    Vorrei sapere i ministri che hanno approvato 56giorni di controllo così x non votare +loro e i loro partiti di appartenenza.

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