Con la “manovrina correttiva” alla legge di bilancio è stata reintrodotta, seppure nei confronti di una platea più ristretta di aziende, la decontribuzione sui premi di risultato o di produttività corrisposti in virtù di contratti di secondo livello (aziendali o territoriali) sottoscritti successivamente al 24 aprile scorso (data di entrata in vigore del decreto legge in esame). Come è noto, la decontribuzione fu soppressa nel 2015 per mancanza di copertura finanziaria a fronte del finanziamento in via definitiva della detassazione sugli stessi premi di risultato (legge n. 208/2015).

La nuova disposizione ha previsto, esclusivamente nei confronti delle aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro secondo le modalità del DM 25.3.2016, la riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota pensionistica INPS a carico dei datori di lavoro (che pertanto diventa pari al 3,81%) nonché l’azzeramento dell’analoga aliquota a carico dei lavoratori; la decontribuzione si applicherà su una quota massima di premio pari a 800 euro.

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